Art. 12.
(Modalità di rivendicazione delle produzioni).

      1. La rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini a DO e a IGT è effettuata annualmente a cura del produttore contestualmente alla dichiarazione di produzione delle uve e della produzione vitivinicola alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono previste le specifiche deroghe al disposto del comma 1 al fine di consentire la rivendicazione anticipata per talune tipologie, fissandone i tempi e le modalità.
      3. Qualora dalla medesima unità vengano rivendicate contestualmente più produzioni a DO o a IGT, la resa massima di uva ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione. Qualora dalla medesima unità vitata la scelta vendemmiale venga fatta su un'unica produzione a DO, la resa è quella della DO rivendicata e gli eventuali esuberi, nei limiti previsti dal comma 6, possono essere destinati a vino da tavola anche a IGT.
      4. È consentito, successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori, ovvero da DOCG a DOC e a IGT. La riclassificazione può essere effettuata dal detentore dei mosti o dei vini e deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri ed

 

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essere preventivamente comunicata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG a un'altra DOCG, sia da una DOC a un'altra DOC, sia da una IGT a un'altra IGT purché:

          a) le DO e le IGT insistano sulla medesima area viticola;

          b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;

          c) la resa massima di produzione della denominazione prescelta sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.

      5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il taglio tra due o più mosti o vini a DOCG o a DOC o a IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della DO per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino a IGT, qualora ne abbia le caratteristiche.
      6. L'esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva per ettaro non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o a IGT a partire da un vino a DOCG oppure di vini a IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 16 e delle organizzazioni di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare fino a un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per fare fronte nell'annata successiva a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione. Le regioni possono, in annate climaticamente sfavorevoli,

 

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ridurre le rese massime di uva consentite fino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi volontari di tutela o delle organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione e tipologia giacente in azienda, prodotti nelle due annate precedenti.
      7. È consentito che le uve derivanti da una stessa superficie vitata, ricadenti nell'ambito di un'azienda avente base ampelografica uguale o compatibile per diverse tipologie di uno stesso vino a DO o per due o più vini a DO, dei quali uno contraddistinto con una specifica relativa alla tipologia «passito», «vin santo», «spumante», «recioto», «amarone» o altra tipologia similare, contraddistinta da uno specifico nome, possano essere destinate, all'atto della vendemmia, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG delle predette tipologie, in parte alla produzione di vino a DOC o a DOCG diverso dalla predette tipologie, a condizione che:

          a) la superficie vitata risulti iscritta all'albo dei vigneti per le tipologie interessate;

          b) la somma delle quantità delle uve destinate alla produzione delle diverse tipologie non superi il limite più elevato di resa uve/ettaro, fissato dal disciplinare di produzione di uno dei vini interessati;

          c) siano rispettate nella produzione delle singole tipologie le relative rese uva/vino.

      8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 15, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

 

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da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le deroghe di carattere temporaneo al disciplinare, legate all'andamento della campagna vendemmiale, che sono concedibili direttamente dalle regioni o dalle province autonome su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2.